Lo Statuto

STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"FONDAZIONE ISOLA D'ELBA ETS"

Art. 1

Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE ISOLA D'ELBA ETS", con sede in Portoferraio (Livorno), piazzale dell'Arcipelago Toscano senza numero civico.

Essa è conforme ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 (dodici) e seguenti del Codice Civile ed opera sia ai sensi del codice civile che del DLGS 117/2017 (codice del terzo settore)e sue successive modifiche.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può, in alcuna forma, distribuire utili e/o avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale.

In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo

settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, la Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

  1. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

  2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare,la fondazione:

  1. svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a) dal n.1 al n. 11 bis del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

  2. continua ad utilizzare la denominazione di Fondazione ISOLA D'ELBA Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104,

c.2 del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;

  1. osserva i limiti previsti dall’art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997;

  2. in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104,

c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 2

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti per svolgere in via secondaria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed

incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale non di lucro, volte alla completa valorizzazione del territorio dell'Isola d'Elba sotto tutti i suoi aspetti, nonché a forme di sostegno sociale e culturale per la sua popolazione.

La fondazione persegue le dette finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

  1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281:

  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, e successive modificazioni;


i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 4

Servizi

L'attività della Fondazione potrà consistere in concreto nelle seguenti attività:

  1. - promuovere tutte le iniziative, sia nel settore pubblico che in quello privato, idonee a sviluppare le attività di tutela, valorizzazione e conservazione della natura e dell'ambiente, anche marino, del territorio dell'Isola d'Elba;

  2. - contribuire, in ogni forma, a migliorare la assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio dell'Isola d'Elba;

  3. - sviluppare e Favorire la cultura e l'arte sul territorio;

  4. - valorizzare e migliorare l'istruzione sul territorio e nei confronti della popolazione residente dell'Isola d'Elba;

  5. - contribuire alla assistenza sociale ed alla beneficenza, in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

  6. - tutelare e valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 numero 1.089 (milleottantanove), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al

D.P.R. numero 1409/1963;

  1. - organizzare richieste, convegni, corsi pubblici e quant'altro ritenuto necessario, al fine di divulgare le iniziative in corso ed i risultati conseguiti;

  2. - cooperare con altri enti, aziende e istituzioni pubbliche per promuovere i progetti necessari al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

  3. - attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa;

l) - provvedere alla gestione dei beni comunque ricevuti secondo il criterio del "minor rischio".

Art. 5

Attività secondarie e strumentali e raccolta fondi


La fondazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e che saranno individuati successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Tra le altre:

  1. - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

  2. - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

  3. - stipulare convenzioni e contratti, per l'affidamento a terzi, di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

  4. - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

  5. - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

  6. - erogare premi e borse di studio;

  7. - svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

  8. - dar corso, in via accessoria o strumentale, al perseguimento dei fini istituzionali, a diffondere la attività della Fondazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

l) - partecipare a bandi per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le finalità della Fondazione.

La fondazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti, e destinati espressamente a tal fine;

  • dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

  • dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

  • dai contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'articolo 7 (sette);

  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

  • da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

  • dai contributi e donazioni dei Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti e Sostenitori effettuati senza vincolo di destinazione;

  • dei ricavi delle attività istituzionali, strumentali e secondarie di cui all’art. 6 del Codice del terzo settore e da raccolta fondi

Le rendite e le risorse, e quindi più in generale il Fondo di gestione della Fondazione, saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dagli Organi della Fondazione a ciò preposti. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'articolo 20 (venti) bis del D.P.R numero

600/73. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Tutti gli adempimenti suindicati dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consigli di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, prima che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, oltre al potenziamento dell'attività della Fondazione, o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione.

Art. 9

Membri della Fondazione I Membri della Fondazione si dividono in:

  1. - Fondatori Promotori;

  2. - Fondatori;

  3. - Soci Partecipanti;

  4. - Soci Sostenitori;

  5. - Soci Ordinari;

Sono Soci Fondatori Promotori i singoli cittadini maggiorenni e gli Enti, nelle persone dei loro rappresentanti legali, indicati nell'atto di costituzione della Fondazione.

Sono Fondatori tutti coloro i quali, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali, secondo i criteri che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Partecipanti, pubblici o privati, tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la costituzione della Fondazione, versando un contributo minimo che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Sostenitori e Soci Ordinari tutti coloro che corrispondono un contributo annuo minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione, o che svolgono attività di volontariato per gli scopi della Fondazione.

La qualità di membro della Fondazione ha natura permanente, fatte salve le ipotesi di esclusione o recesso disciplinate dall'articolo 18 (diciotto).



Art. 10

Organi Sono Organi necessari della Fondazione:

  1. - il Presidente;

  2. - il Consiglio di Amministrazione;

  3. - l'Assemblea dei Fondatori Promotori ed il suo Presidente;

  4. - l'Assemblea Generale; 5)- L’Organo di controllo 6)- il Revisore dei Conti.

Sono Organi eventuali della Fondazione, ove nominati:

  1. - i Vice Presidenti;

  2. - il Comitato esecutivo ed il suo Direttore;

  3. - il Comitato tecnico-scientifico;

  4. - il Segretario.

Art. 11

Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Anche il Vice Presidente è eventualmente nominato tra i propri membri da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, od in sede di costituzione della Fondazione, potranno essere nominati fino a due Vice Presidenti.

In tale ultimo caso, verrà adottata una specifica delibera dall'organo suindicato per individuare specificatamente i rapporti ed il ruolo dei Vice Presidenti, sempre in conformità al presente Statuto.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da sei a sedici.

Sino alla prima assemblea generale, lo stesso sarà integralmente nominato dai fondatori promotori, che possono anche direttamente rivestire anche detto ruolo.

Successivamente alla prima assemblea generale, la sua composizione sarà la seguente:

    1. - fino a tredici membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori Promotori;

    2. - fino a tre membri nominati dall'Assemblea Generale, che li sceglie tra i Soci Partecipanti ed i soci Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dopo la prima assemblea generale restano in carica due anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita della propria qualifica. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma,

alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e adotta anche le delibere di straordinaria amministrazione della Fondazione.

Devono sempre intendersi di straordinaria amministrazione le delibere aventi ad oggetto i successivi punti numeri 2 (due), 3 (tre), 6 (sei) ed 8 (otto).

In particolare il Consiglio provvede a:


  1. - deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria nonché se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 mln di euro annui, redigere il bilancio sociale, depositarlo presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet. Inoltre se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui, la fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

  2. - deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

  3. - determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 10 (dieci) possono divenire Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, nonchè procedere alla relativa nomina;

  4. - individuare le aree di attività della Fondazione;

  5. - eleggere, nel proprio seno, il Presidente, i Vice Presidenti della Fondazione, il Comitato Esecutivo ed il Comitato tecnico- scientifico;

  6. - deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;

  7. - conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

  8. - deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di ¾ dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto e per le modificazioni statutarie con il voto favorevole dei 2/3 dei membri del consiglio;

  9. - svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione, il programma di attività,

l'approvazione del bilancio, potranno essere adottate validamente solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo, composto da un numero di membri da tre a cinque, tra cui il Presidente della Fondazione, cui delegare l'ordinaria amministrazione, o specifici compiti nell'ambito della stessa, per un periodo da stabilirsi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire anche un Comitato Tecnico Scientifico, composto da un numero di membri da tre a nove tra cui un suo Presidente, cui delegare specifici compiti che richiedono particolari competenze, per un periodo da stabilirsi.

E' data facoltà al Consiglio, previo parere vincolante dell'Assemblea dei Fondatori Promotori, di nominare uno o più Presidenti Onorari della Fondazione per alti meriti personali e professionali, nonché per l'attività svolta o da svolgere in favore della Fondazione.

Il Presidente Onorario non fa parte degli Organi deliberativi od esecutivi della Fondazione, salvo specifici incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, o su richiesta dell'Assemblea dei Fondatori Promotori, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso deve contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata per il giorno successivo.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto palese e favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale la decisione condivisa dal Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente espressamente delegato a tal fine dal Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da almeno due Consiglieri, steso su apposito libro.

E' valida la partecipazione anche mediante videoconferenza, od altro analogo strumento tecnico, che assicuri il contraddittorio tra i membri.

Ai Fondatori Promotori è data facoltà di assistere a tutti i Consigli di Amministrazione, indipendentemente dalla qualità o meno di Consigliere.

A tal fine, tutti i Fondatori Promotori dovranno ricevere gli avvisi di convocazione del Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

Il Comitato esecutivo

Ove istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di membri, variabile da tre a cinque, compreso il Presidente della Fondazione. E' l'Organo responsabile operativo. In particolar modo:

  • provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

  • dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Il Presidente della Fondazione, per le attività proprie del Comitato, può anche direttamente nominare, in sua vece, un Direttore Responsabile a cui delegare le mansioni necessarie a svolgere l'amministrazione ordinaria della Fondazione.

Il Direttore esercita la propria attività con vincolo fiduciario, e può essere revocato direttamente, ad nutum, sia dal Presidente della Fondazione che dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico non può avere durata superiore ad un anno, fatto salvo il rinnovo dell'incarico alla scadenza con provvedimento espresso del Presidente della Fondazione.

Art. 14

L'Assemblea dei Fondatori Promotori A quest'ultima compete:

  1. - la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, sino alla effettiva e possibile convocazione di una assemblea generale e la nomina fino a 13 (tredici) membri in seguito;

  2. - il parere vincolante e preventivo, da rilasciare al Consiglio di Amministrazione, per la eventuale nomina di Presidenti Onorari della Fondazione;

  3. - la nomina del suo Presidente che, eletto a maggioranza dei componenti dell'Assemblea, dura in carica un anno, salva rielezione.

L'assemblea è convocata in forma scritta dal Presidente della Fondazione che la presiede, ovvero da almeno un terzo dei Fondatori Promotori.

La convocazione deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega.

Ogni componente l'assemblea non può essere portatore di più di una delega.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti, e delibera a maggioranza degli stessi.

All'assemblea dei Fondatori Promotori è data anche facoltà di attribuire, ad uno o più Fondatori, la qualità di membro dell'Assemblea dei Fondatori Promotori.

Tale qualità può essere attribuita ai Fondatori per meriti e competenze speciali, e per un periodo da uno a cinque anni, salvo proroga per lo stesso periodo.

La attribuzione della qualità di membro dell'Assemblea dei fondatori e la sua eventuale proroga, dovrà avvenire con una delibera ratificata da almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i componenti dell'Assemblea dei Fondatori Promotori.

La partecipazione degli aventi diritto all'assemblea potrà avvenire anche mediante Audio/Video conferenza, o con altre modalità tecniche che possano garantire il contraddittorio e sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 15

Assemblea generale

All'assemblea generale, presieduta dal Presidente della Fondazione, partecipano tutti i membri (Fondatori Promotori, Fondatori, Soci Partecipanti, Sostenitori ed Ordinari).

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione, o da 1/3 (un terzo) dei Fondatori (promotori e non), o da 1/5 (un quinto) complessivamente di tutti i soci partecipanti e sostenitori.

La convocazione deve avvenire per iscritto, anche via mail, all'indirizzo comunicato dai membri alla Segreteria della Fondazione.

La validità della costituzione e delle deliberazioni seguono gli stessi criteri dell'Assemblea dei Fondatori, ad esclusione del numero minimo dei presenti in seconda convocazione, che non potrà essere comunque inferiore ad un quinto di tutti gli aventi diritto.

All'Assemblea generale compete:

  1. - la designazione fino a tre membri del Consiglio di Amministrazione;

  2. - proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative, programmi, progetti ed attività volte al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Nel caso in cui non fosse raggiunto neppure in seconda convocazione il quorum necessario alla deliberazione, anche i tre membri del Consiglio di Amministrazione, eleggibili dall'Assemblea Generale, verranno eletti dall'Assemblea dei Fondatori, ove sia da quest'ultima ritenuto opportuno per un miglior funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Organo di controllo


I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001,

n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra le presenze iscritte nel Registro dei Revisori Contabili se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Art. 18

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei membri della Fondazione, ad eccezione dei Fondatori Promotori, per gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

  • perdurante e reiterata morosità nel pagamento delle quote o nell'apporto di attività professionale o di beni materiali o immateriali dovute;

  • condotta personale incompatibile con l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;

  • è sempre disposta l'esclusione di qualsiasi membro della Fondazione, salvo i Fondatori Promotori, che abbia riportato una condanna penale, in via definitiva, ad una pena detentiva superiore ad anni tre di reclusione.

Nel caso di enti la esclusione ha luogo anche per la loro estinzione, messa in liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali.

I membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 24 (ventiquattro) Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere, per ogni membro receduto, di adempiere alle obbligazioni assunte sino al momento del recesso.

Art. 19

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, nonché l'eventuale giudizio di impugnazione dei procedimenti di esclusione dei membri della Fondazione, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati.

In caso di disaccordo, il terzo arbitro verrà indicato dal Presidente del Tribunale di Livorno, al quale spetterà altresì anche la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri definiranno la controversia mediante determinazione contrattuale, ai sensi degli articoli 808 (ottocentootto) ter e seguenti Codice Procedura Civile, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà Portoferraio (Livorno).

Art. 20

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme del DecretoLegislativo

3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).